Chiarimenti e conferme sui comodati gratuiti a parenti

Con la Risoluzione n. 1/2016, il Dipartimento delle Finanze ha fornito conferme e nuove indicazioni in merito all’agevolazione IMU-TASI introdotta sugli immobili concessi in comodato d’uso gratuito a parenti diretti di primo grado.

  • Il concetto di immobile genericamente citato nella norma è da intendersi esclusivamente con “unità immobiliare abitativa”.
  • Per l’anno 2016 i Comuni non hanno più possibilità di assimilare all’abitazione principale quella data in comodato ai parenti (la relativa disposizione che autorizzava tale pratica è stata abrogata).
  • Obbligo di registrazione del contratto entro 20 giorni dalla stipula; agevolazione a decorrere dalla data di stipula.
  • Obbligo di registrazione entro il 1° marzo 2016 dei contratti verbali già in essere per poter usufruire dell’agevolazione fin dal 1° gennaio 2016; in generale agevolazione a decorrere dalla data di stipula.
  • Per le pertinenze concesse in comodato unitamente all’immobile abitativo è valida la stessa agevolazione stabilita per l’abitazione ma nei limiti ex art. 13, comma 2, DL n. 201/2011 o nei limiti di una pertinenza per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7.
  • Caso in cui soggetto possiede, oltre alla sola unità immobiliare ad uso abitativo che deve essere concessa in comodato, un immobile ad uso abitativo che però è definito come “rurale ad uso strumentale” ex art. 9, comma 3-bis, del DL n. 557/1993: “il possesso di detto immobile, sebbene abitativo non preclude l’accesso all’agevolazione, poiché è stato lo stesso Legislatore che, al verificarsi delle suddette condizioni, lo ha considerato strumentale all’esercizio dell’agricoltura e non abitativo”.

Ultimo aggiornamento

26/03/2024, 11:19

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